Categoria: General RAVVEDIMENTO - Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione REDDITI 2020

RAVVEDIMENTO - Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione REDDITI 2020

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10/03/2023

Ultimo giorno utile per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso. Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021. Si tratta:

  • dei contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
  • degli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 giugno 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
  • delle società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020;
  • dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020;
  • degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020;
  • dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP 2020 e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
  • dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020.

MODALITA': Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, con codice tributo 8911.

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