Scadenziario

Eventi in Marzo 2023

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
27/02/2023
28/02/2023(1 evento)

,: CASSA INTEGRAZIONE per eventi oggettivamente non evitabili

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28/02/2023

SOGGETTI: Imprese industriali  e dell' Edilizia

ADEMPIMENTO:  Presentazione  all'INPS  delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente  (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185).
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .

MODALITA':  procedura telematica sul portale  INPS . Nella  domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.   Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
04/03/2023
05/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
10/03/2023(1 evento)

,: RAVVEDIMENTO - Regolarizzazione presentazione tardiva Dichiarazione REDDITI 2020

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10/03/2023

Ultimo giorno utile per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2020 entro il 10 dicembre 2020, per regolarizzare l’omissione mediante ravvedimento operoso. Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021. Si tratta:

  • dei contribuenti obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi e per coloro che, pur non obbligati, hanno scelto tale modalità e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
  • degli eredi delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 giugno 2020 che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi PF 2020;
  • delle società di persone ed enti equiparati che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SP 2020;
  • dei soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi SC 2020;
  • degli enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all’Ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all’Ires che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello Redditi ENC 2020;
  • dei soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IRAP 2020 e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
  • dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e i soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi modello CNM 2020.

MODALITA': Devono trasmettere le dichiarazioni con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario, ed effettuare il versamento della sanzione ridotta mediante F24, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, con codice tributo 8911.

11/03/2023
12/03/2023
13/03/2023
14/03/2023
15/03/2023
16/03/2023(1 evento)

,: BANCHE E POSTE - Versamento ritenute sui bonifici

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16/03/2023

Banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese precedente dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Il versamento va effettuato tramite F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, indicando il codice tributo 1039.

17/03/2023
18/03/2023
19/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
25/03/2023
26/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
30/03/2023
31/03/2023(1 evento)

,: TITOLARI NASPI e DIS-COLL autodichiarazione redditi

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31/03/2023

SOGGETTI: Titolari di indennità mensile di disoccupazione NASpI o DIS-COLL

ADEMPIMENTO:  dichiarazione  all'INPS su eventuali  redditi da lavoro autonomo/impresa percepiti nel 2019, in caso di esonero dalla dichiarazione dei redditi,  (v. circolari INPS n. 83 e 94/2015) ai fini di possibili riduzioni dell'indennità

Nel caso in cui, nel corso del periodo di godimento dell’indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dovere modificare il reddito dichiarato, dovrà effettuare una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione; si procederà in tale caso a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate. La riduzione della prestazione, come sopra determinata, sarà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

01/04/2023
02/04/2023