Circolare CONI del 19 giugno 2006 prot. 2024

Relativa alla nuova procedura per ingresso in Italia di sportivi extracomunitari

DIREZIONE SPORT E PREPARAZIONE OLIMPICA Roma, 19.6.2006
Pt. 2024
A TUTTE LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
LORO SEDI

OGGETTO: nuovo regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Disciplina degli ingressi degli
sportivi stranieri (D.P.R. 334/2004 – art. 37).

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”, si comunica la nuova normativa relativa agli ingressi degli sportivi stranieri:
A) la società sportiva che intenda avvalersi dell’opera di uno sportivo straniero dovrà formulare, compilando l’apposito modello (mod. SP), una proposta di contratto di
soggiorno e una richiesta di dichiarazione nominativa di assenso per lavoro subordinato/sport alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata dandone comunicazione anche alla Questura competente che dovrà rilasciare il relativo Nulla Osta;
B) la Federazione Sportiva Nazionale, accertati i requisiti della società necessari per l’autorizzazione al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a trasmettere, per via telematica utilizzando l’apposita maschera sul sito C.O.N.I., la proposta di contratto di soggiorno e la richiesta di dichiarazione nominativa di assenso al C.O.N.I. – Direzione Sport e Preparazione Olimpica;
C) il C.O.N.I. effettuati i controlli di rito, accertata la disponibilità delle quote di ingresso riservate a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e acquisito il Nulla Osta della Questura competente, emetterà la dichiarazione nominativa di assenso. Tale dichiarazione, unitamente alla proposta di contratto di soggiorno, verrà inoltrata per
via telematica utilizzando l’apposita maschera sul sito C.O.N.I., allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società richiedente le prestazioni sportive. Fanno
eccezione le Province Autonome di Trento e Bolzano dove non è stato istituito uno Sportello Unico e, quindi, gli Uffici competenti sono quelli della Provincia.
Sarà cura del C.O.N.I. informare la Federazione Sportiva Nazionale dell’avvenuto rilascio della dichiarazione nominativa d’assenso. La Federazione provvederà a sua
volta ad informare la società sportiva che dovrà fissare telefonicamente l’appuntamento con lo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno;
D) lo Sportello Unico provvederà alla richiesta del codice fiscale e alla trasmissione della dichiarazione nominativa di assenso alla Rappresentanza Diplomatica competente.
A tal riguardo il C.O.N.I. ha chiesto al Ministero dell’Interno di comunicare agli Sportelli Unici di trattare con urgenza e priorità le istanze per gli sportivi stranieri;
E) lo sportivo straniero una volta entrato in Italia dovrà presentarsi il giorno stabilito presso lo Sportello Unico insieme ad un legale rappresentante della Società sportiva,
autorizzato a firmare per conto della stessa, per la firma del contratto di soggiorno.
In tale circostanza, lo straniero dovrà esibire il passaporto originale con il visto d’ingresso e dovrà allegare alla richiesta di permesso di soggiorno la copia integrale di tale documento, 4 fotografie ed una marca da bollo da € 14,62. Presso lo Sportello Unico lo sportivo straniero sottoscriverà il contratto e la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno che lo Sportello avrà nel frattempo preparato scaricandola dal sistema, previa aggiunta dell’indicazione della frontiera di arrivo in Italia. Lo sportivo straniero dovrà, quindi, presentare tale richiesta presso l’ufficio postale, che gli
rilascerà la ricevuta dell’assicurata, provvista di elementi di sicurezza, che lo abiliterà a soggiornare sul territorio dello Stato ed a svolgere l’attività sportiva in attesa del rilascio del permesso di soggiorno. L’ufficio postale informerà la Questura la quale, quindi, provvederà a fissare la convocazione dello sportivo straniero per il
fotosegnalamento e la consegna del provvedimento, curando l’inserimento nel sistema informatico delle informazioni relative alla data del rilascio e della consegna del
permesso di soggiorno.
Attualmente presso l’Ufficio Postale non è stato ancora attivato tale servizio e, quindi, nel frattempo il passaggio avviene direttamente dallo Sportello Unico alla Questura;
F) la società sportiva che intenda rinnovare il permesso di soggiorno relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia dovrà farne richiesta alla Federazione Sportiva Nazionale cui è affiliata la quale, accertata l’idoneità al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a fare richiesta al C.O.N.I. del nulla osta. Il C.O.N.I., effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità delle quote di ingresso, invierà
il proprio nulla osta al rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura competente. I rinnovi dei permessi di soggiorno potranno essere richiesti anche da società diverse, ma operanti nell’ambito della stessa Federazione Sportiva Nazionale. Il nuovo contratto di soggiorno relativo ad uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, redatto su apposito modello (mod. Q in caso di rinnovo con una nuova società sportiva – mod. R in caso di rinnovo con la stessa società), dovrà essere stipulato e sottoscritto autonomamente tra le parti ed inviato, a mezzo raccomandata postale a.r., allo Sportello Unico, il quale provvederà a restituire la ricevuta di ritorno timbrata dallo Sportello stesso. Detto contratto viene acquisito agli atti dell’Ufficio, il quale potrà effettuare gli accertamenti del caso, a campione, come stabilito dalla Legge. All’atto del rinnovo del permesso di soggiorno, pertanto, lo sportivo straniero presenterà la relativa istanza alla Questura esibendo la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata debitamente timbrata dallo Sportello. Il rinnovo dei permessi di soggiorno può essere richiesto per periodi che non superino complessivamente 4 anni;
G) la società sportiva che intenda avvalersi di sportivi neocomunitari – provenienti dalla Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica Slovenia e Repubblica di Ungheria – dovrà richiedere la carta di soggiorno alla Federazione
Sportiva Nazionale cui è affiliata la quale, accertata l’idoneità al tesseramento dello sportivo straniero, provvederà a fare richiesta al C.O.N.I. del nulla osta al rilascio della carta di soggiorno. Il C.O.N.I., effettuati i controlli di rito ed accertata la disponibilità delle quote di ingresso, inoltrerà il nulla osta al rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente;
H) per lo sportivo extracomunitario minore (15-18 anni) la richiesta della società sportiva dovrà essere corredata dall’autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del lavoro competente. Tale autorizzazione sarà presentata allo Sportello Unico al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
A seguito di quanto esposto a livello procedurale si ritiene opportuno rammentare la normativa espressamente emanata dal C.O.N.I. che è parte integrante e ineludibile di quanto disposto dal D.P.R. 334/2004:
a. i tecnici non rientrano nelle quote assegnate a ciascuna Federazione Sportiva Nazionale;
b. gli stranieri titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari potranno essere tesserati dalle Federazioni Sportive
Nazionali e dovranno corrispondere ad un numero della quota assegnata, fatta eccezione per gli atleti formati nei vivai giovanili nazionali, solo se impegnati in campionati di massimo livello;
c. il visto ritirato dallo sportivo straniero è considerato come quota utilizzata la quale non potrà più essere recuperata salvo nei casi in cui:

 l’atleta straniero non intenda più sottoscrivere il contratto o non intenda giungere sul territorio italiano per espletare l’attività sportiva a favore della società richiedente;

 l’atleta straniero giunto sul territorio risulti non idoneo agli accertamenti medico-sanitari alla pratica sportiva e non abbia mai disputato una gara;
d. qualora il rapporto di prestazioni tra la società e lo sportivo straniero venga a cessare prima della scadenza del permesso di soggiorno, la società dovrà darne comunicazione alla Questura competente e alla Federazione Sportiva Nazionale alla quale è affiliata la quale, a sua volta, informerà il C.O.N.I., fermo restando che la quota non potrà più essere recuperata;
e. eventuali richieste di lavoro autonomo/sport saranno regolate in base a quanto disposto dall’art. 36 del D.P.R. n. 334 del 18/10/2004 (vedi allegato).
Si coglie l’occasione per rammentare alle Federazioni Sportive Nazionali che:

 le richieste di visto per gara sportiva dovranno pervenire all’Ufficio scrivente con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all’evento e l’elenco dei partecipanti, costituito di soli atleti ed accompagnatori
(esclusi familiari, sponsor, giornalisti ecc…), dovrà essere sottoscritto dal Segretario Generale della Federazione;

 in merito alla concessione della cittadinanza italiana, il C.O.N.I. non ha alcuna possibilità di accelerare il relativo iter burocratico.