Legalizzazione di documenti

Validazioni dei tuoi documenti per l’estero con appostile secondo la convenzione dell’aja

Non sappiamo se la documentazione citata dall’interessato permette di ricavare semplicemente l’origine italiana oppure la cittadinanza a tutti gli effetti e fin dalla nascita dell’interessato.
Noi possiamo solo rispondere andando a consultare le norme di legge e non possiamo rendere conto di eventuali prassi attuate presso i singoli uffici, rispetto alle quali non abbiamo la possibilità di un monitoraggio capillare. A questo riguardo rileva il DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di Documentazione Amministrativa) che all’art. 41 (validità dei certificati) recita:
I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità (quindi oltre i sei mesi previsti al primo comma) nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76.

Dobbiamo ritenere che i certificati, una volta rilasciati dalle autorità straniere e legalizzati dal consolato italiano, siano equiparati ai certificati italiani e di conseguenza le condizioni per la loro scadenza o meno, devono essere le stesse. I certificati relativi a circostanze che non sono modificabili come la nascita hanno una validità illimitata. Di conseguenza dovremmo ritenere che i certificati che chi ci scrive ha ottenuto e legalizzato ai fini dell’accertamento della propria origine o della propria cittadinanza italiana, non dovrebbero avere alcuna scadenza, perché riguardano esclusivamente la discendenza. Come pure non può avere scadenza la legalizzazione considerato che quel determinato certificato è stato già legalizzato dal consolato italiano, in quanto ritenuto conforme alla legislazione del paese di origine.
Per maggiore scrupolo, l’interessato potrebbe sempre dichiarare in fondo al certificato – aggiungendo una annotazione sotto la sua responsabilità – che tutte le circostanze nello stesso riportate non sono state modificate alla data in cui effettua la dichiarazione; ciò dovrebbe eliminare totalmente qualsiasi rischio, in base alla norma citata, nell’utilizzo della documentazione che egli si propone di fare.