Cittadinanza

Come si ottiene la cittadinanza italiana?

In Italia si può acquisire la cittadinanza italiana secondo il principio dello ius sanguinis, ovvero per filiazione diretta da madre e/o padre italiani.

La cittadinanza si può acquisire

a) automaticamente:

  •  per nascita. Se si è figli di almeno un cittadino italiano;
  •  per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero;
  •  riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto;
  •  per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano;

b) a domanda:

  •  per acquisto volontario: se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia due anni al raggiungimento della maggiore età e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana);
  •  per matrimonio: dopo due anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio diminuiti ad un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (tre per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli). Se uno dei due coniugi ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione dopo il matrimonio, il calcolo dei termini ha inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge e non dalla data del matrimonio
  •  per naturalizzazione (residenza): se si risiede legalmente in Italia da 10 anni;
  •  se nato in territorio italiano da genitori stranieri: risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età. La dichiarazione di volontà è resa all’ufficiale di stato civile.

La cittadinanza può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

Doppia cittadinanza

La legge sulla cittadinanza italiana ammette il possesso di una doppia e persino tripla cittadinanza, in base al principio generale del diritto internazionale denominato “principio di rispetto della sovranità degli Stati”.

Permesso per attesa cittadinanza

I cittadini di origine italiana in possesso di un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non possono svolgere attività lavorativa.

Tempi di attesa

Attualmente i tempi di attesa per l’acquisto della cittadinanza si aggirano o superano i quattro anni, mentre la normativa prevede un periodo di attesa massimo di 760 giorni, ovvero di 2 anni.
Il problema dei tempi di attesa non è purtroppo risolvibile perché, anche facendo un ricorso a seguito di un’eventuale diffida e messa in mora a provvedere formalmente notificata all’amministrazione e a seguito della perdurante inerzia, l’eventuale proposizione del ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale non può proporre un effetto utile, in quanto il TAR non ha possibilità di sostituirsi all’amministrazione competente quindi di adottare al posto di questa il provvedimento di concessione della cittadinanza nei casi previsti.

La cittadinanza è un diritto?

Nel caso di richiesta della cittadinanza per 10 anni di residenza la concessione della cittadinanza non è un diritto ma una concessione e non è determinata dalla valutazione dell’interesse dello straniero, bensì dalla valutazione dell’interesse per lo Stato e per la comunità nazionale ad accogliere come nuovo cittadino il richiedente. L’amministrazione ha potere pienamente discrezionale nella concessione della cittadinanza.

Diverso il caso di chi chiede la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. In questo caso si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente (nel caso, quindi, di condanne per gravi delitti o di segnalazioni che attengono alla sicurezza dello stato, segnalazioni che non è poi possibile controllare perché sono coperte dal più stretto e rigoroso riserbo, anche quando venga promosso un ricorso al competente Tribunale Amministrativo).

La cittadinanza per residenza

E’ possibile consultare lo stato di avanzamento della propria domanda attraverso il sito

Chi può richiederla

Chi risiede in Italia regolarmente da almeno 10 anni può chiedere la cittadinanza italiana e lo Stato può concederla (art. 9 lett. f) ). Si tratta, quindi, di un provvedimento discrezionale e non sussiste un obbligo automatico di concederla una volta valutata l’esistenza dei requisiti richiesti, ma vi è semplicemente l’obbligo di valutare l’opportunità, nell’interesse della comunità italiana, di concederla o meno.

Come si richiede e la documentazione necessaria

A partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico della domanda di cittadinanza, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare tale istanza: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei.

Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno:

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

La documentazione da allegare alla domanda

  •  Estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) Questo documento non scade (per le donne che a seguito di matrimonio hanno acquisito il cognome del coniuge, è necessario che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata: altrimenti, è necessario allegare anche il certificato di matrimonio) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine (o apostillato
  • per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja) ;
  •  Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
  •  Certificato penale del Paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza). Questo certificato scade dopo sei mesi dalla data della legalizzazione – NON necessario se il richiedente era già legalmente residente in Italia prima del compimento dei 14 anni) tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, o di stabile residenza (o apostillato per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja):
  •  Titolo di soggiorno, certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o apolide, eventuale attestato di iscrizione anagrafica per i cittadini comunitari;

Possono essere autocertificati

Scarica il modulo x l’autocertificazione

  •  Stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare;
  • data di primo ingresso in Italia
  •  Certificato di residenza di tutti i comuni nei quali la persona è stata residente, per il periodo previsto dalla legge. E’necessario conoscere la data precisa (giorno, mese e anno) di iscrizione e di eventuale trasferimento ad altro comune, bisogna richiederla agli uffici anagrafe dei Comuni in cui il cittadino straniero ha vissuto negli ultimi 10/5/ 4/2-1 anni.
  • Se il cittadino straniero ha cambiato indirizzo all’interno dello stesso Comune vanno indicate solo le date di trasferimento dal vecchio al nuovo indirizzo.
  • per gli extracomunitari 10 anni;
  • per i comunitari 4 anni;
  • per apolidi o rifugiati politici 5 anni;
  • per i maggiorenni adottati da cittadini italiani dopo 5 anni successivi all’adozione;

 Redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (CUD, UNICO, 730).I redditi possono essere riferiti all’intero nucleo familiare, non al solo richiedente e verranno riverificati al momento di perfezionamento dell’iter. Se, infatti, il reddito non fosse sufficiente al momento della richiesta ma lo fosse intercorsi i tre anni circa di durata della procedura, sarà preso in considerazione il reddito attuale.
– marca da bollo da 16.00 euro

 Eventuali:

  • Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado; (art.9,c.1,lett.a);
  • Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1,lett.b);
  • Documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1,lett.c);
  • Certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9 commaa 1, lett.e) – art.9 comma 1 lett.e) – art.16 comma 2);

Legalizzazione dei documenti

  • La legalizzazione dovrà riportare la dicitura “Apostille”.
  • I documenti legalizzati infine dovranno essere tradotti in lingua italiana presso una delle seguenti autorità:
  •  Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di origine;
  •  Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine presente in Italia;
  •  Traduttore ufficiale del Tribunale competente che ne attesti, con le formalità previste, la conformità al testo straniero.

La procedura

La Prefettura provvede all’istruttoria della domanda inviandola al Ministero dell’Interno, previo rapporto informativo della Questura. Il Ministero procede a richiedere il parere del Consiglio di Stato. Ove questo parere sia favorevole il Ministero provvede ad emanare il decreto di concessione che deve essere firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all’interessato tramite il Comune di residenza. Il cittadino straniero al quale è stata concessa la cittadinanza ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il Comune di residenza.

Consigli utili

Sebbene la domanda di naturalizzazione non preveda che lo straniero debba dimostrare, indicare, documentare, particolari benemerenze ma semplicemente la buona condotta, e una situazione di autosufficienza di tipo economico, può essere utile produrre dei documenti aggiuntivi. Infatti, pur non essendo previste benemerenze, anche perché eventuali servizi resi allo Stato costituiscono un diverso titolo per l’acquisto della cittadinanza anche in termini più brevi, dal punto di vista pratico gli eventuali interessati alla naturalizzazione hanno comunque un vantaggio nel segnalare particolari benemerenze o particolari circostanze che possono permettere una valutazione più attenta della pratica caso per caso.
Naturalmente questo non garantisce l’acquisto della cittadinanza perché non è in ogni modo garantito. La naturalizzazione è pur sempre una concessione ma, se non altro, permette di sperare in una valutazione più attenta e soprattutto di poter difendere meglio la posizione del richiedente nel caso in cui volesse chiedere ricorso contro il rifiuto.

La cittadinanza per matrimonio

Chi può richiederla

Il coniuge straniero/a di cittadino/a italiano/a può acquisire la cittadinanza italiana se convive e risiede in Italia da almeno due anni successivi al matrimonio (tre anni se residente all’estero). I tempi si riducono della metà in presenza di figli, anche adottivi.
In questo caso l’acquisto della cittadinanza italiana è un vero e proprio diritto soggettivo, condizionato unicamente dalla eventuale esistenza di circostanze che permettono di affermare la pericolosità per la sicurezza dello stato o per l’ordine pubblico della persona richiedente.

Il vincolo matrimoniale deve essere esistente al momento del riconoscimento della cittadinanza, pena il rigetto della domanda.
Possono avanzare la richiesta di cittadinanza, non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data. In questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.
Il coniuge di cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo 3 anni di residenza all’estero non dovrà attendere ulteriori due anni ma potrà richiedere la cittadinanza italiana in virtù del requisito di residenza già precedentemente maturato (i tre anni di residenza all’estero)

La documentazione necessaria e invio della domanda

Come per la domanda di cittadinanza per residenza anche in questo caso a partire dal 18 giugno 2015 è stato disposto dal Ministero dell’Interno l’invio telematico della domanda di cittadinanza, che rappresenta l’unica modalità per formalizzare tale istanza: non è quindi più possibile presentare la domanda su modelli cartacei.

Per informazioni generali relative alla modalità di inoltro della domanda ed ai documenti da allegare alla stessa, consultare la seguente pagina del sito del Ministero dell’Interno:

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda
Per accedere direttamente al Servizio di inoltro telematico fornito dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, per la compilazione e l’invio della domanda di cittadinanza, collegarsi invece a:

https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp

  •  Estratto dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, completo di tutte le generalità (esclusa l’ipotesi di nascita in Italia) ;
  • Certificato penale del Paese di origine (e degli ulteriori Paesi di residenza), debitamente tradotto e legalizzato.
  •  Titolo di soggiorno;
  •  Ricevuta di versamento del contributo di € 250,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;
  •  Eventuale certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide.
  • Copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso cui è stato trascritto;

Potranno essere autocertificati

Scarica il modulo x l’autocertificazione

  •  Certificato storico di residenza, attestante la residenza legale da almeno due anni in Italia dopo il matrimonio o tre anni se residente all’estero (la metà in presenza di figli anche adottati);
  • data del primo ingresso in Italia
  •  data di naturalizzazione del coniuge se non è cittadino italiano dalla nascita (importante perché da tale data si calcolano i 2 anni, necessari per poter presentare istanza, ridotti ad 1 in presenza di figli).;
  •  Stato di famiglia attestante l’eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

La procedura ed i tempi

I tempi previsti per la procedura sono di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda. In seguito il Ministero dell’Interno, in assenza di cause preclusive invia il decreto di concessione della cittadinanza alla Prefettura, la quale provvede a consegnarlo al Comune di residenza dell’interessato; il Comune provvederà a fissare un appuntamento per il giuramento.

Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo dalla notifica del decreto per prestare giuramento presso il comune di residenza.

L’emanazione del decreto di rigetto dell’istanza è preclusa quando, dalla data di presentazione dell’istanza stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Trascorso tale termine l’interessato potrà rivolgersi al Tribunale Civile del luogo ove risiede, per chiedere una sentenza che accerti la cittadinanza, essendo l’acquisizione un vero e proprio diritto soggettivo.

In ogni caso l’eventuale rifiuto della concessione o dell’acquisto della cittadinanza italiana dovranno essere anticipati dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/90. Il mancato preavviso di rigetto comporta il ripristino della possibilità, da parte dell’interessato, di integrare la documentazione mancante o presentare eventuali elementi utili al perfezionamento dell’istanza


La cittadinanza per i nati in Italia al compimento del 18° anno di età

I cittadini stranieri nati in Italia che vi abbiano ininterrottamente risieduto legalmente fino ai 18 anni (art. 4, comma 2), divengono cittadini italiani se dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

La legge riconosce in questo caso un diritto di opzione al cittadino straniero, ovvero di dichiarare o meno di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Ciò, comunque, non pregiudica il mantenimento della cittadinanza del paese di origine a meno che la legge di questo non vieti la doppia cittadinanza.
Recenti circolari ministeriali hanno chiarito che eventuali brevi interruzioni dell’iscrizione anagrafica non possono comportare il rigetto della domanda (dovrà comunque essere dimostrata la presenza sul territorio dello stato – certificati medici, o altra documentazione)
 Circolare Ministero dell’Interno n.22/07 del 7 novembre 2007

Dove presentare la domanda

La domanda deve essere presentata all’ Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza

La documentazione

Il decreto semplificazioni del 2011 ha introdotto nuove modalità operative stabilendo che la ricognizione dei documenti al fine di comporre la domanda dovrà essere fatta dagli uffici del comune.
In ogni caso i richiedenti, in sede di presentazione dell’istanza o eventualmente in sede di integrazione della documentazione a seguito di un eventuale preavviso di rigetto dell’istanza (L. 241/90)

  •  Documento di identità in corso di validità;
  •  Titolo di soggiorno, in caso di periodi di interruzione nel titolo di soggiorno, il/la richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (es. certificazione scolastica, medica e altro);
  • Copia integrale dell’atto di nascita del richiedente;
  •  Certificato storico di residenza, in caso di iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano occorre presentare una documentazione che dimostri la permanenza del minore in Italia nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (es. attestati di vaccinazione, certificati medici).
  •  Ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, presso Poste Italiane al conto corrente numero 809020 intestato a “Ministero dell’Interno DLCI – cittadinanza”;