Novità

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd Ape)
Venerdì, 21 Dicembre , 2018
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape volontaria) può essere riconosciuto dall’Inps in favore dei soggetti residenti all’estero e quelli incapienti. L’Istituto di previdenza nazionale provvederà a recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 17 dicembre 2018. Il documento di prassi amministrativa ha così risposto a un’istanza di interpello di un ente in cui si chiedeva se, in qualità di sostituto di imposta, potesse corrispondere il credito di imposta in favore dei pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e avesse l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. ‘no tax area’. L’Ape è un prestito corrisposto dall’Istituto finanziatore scelto dal richiedente con almeno 63 anni d’età e 20 di contributi che matura il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi dalla domanda, a condizione che l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’Ape richiesta sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. La restituzione del prestito avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. 
Risoluzione n° 88 del 2018

Reddito di lavoro dipendente – Detassazione Premi di risultato
Venerdì, 26 Ottobre , 2018
L’Agenzia delle Entrate dedica la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 ai premi di risultato e alle misure fiscali agevolative reintrodotte a regime dal 2016. Per l’applicazione del regime agevolato è necessario verificare l’incremento di produttività al termine del periodo congruo previsto dal contratto. La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere annuale, infrannuale o ultrannuale. Non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto. E’ necessario altresì che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito dell’incrementalità è rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso. Nel caso sottoposto da una società l’Amministrazione finanziaria rileva che l’erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio, ma è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. In ragione di ciò l’Amministrazione ritiene che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime fiscale agevolato. 
(Vedi risoluzione n. 78 del 2018) 

Il trattamento fiscale dei Classic Repo
Venerdì, 26 Ottobre , 2018
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 79/E del 23 ottobre 2018, ha chiarito che i proventi derivanti dal ‘Classic repo’ rappresentano redditi da capitale, in quanto scaturenti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute. Il documento di prassi amministrativa interviene sul regime fiscale dei Classic Repo (CRP) – chiamato anche ‘sale and repurchase agreements’. Si tratta di un’operazione di riporto/pronti conto termine che comporta, dal punto di vista giuridico, il trasferimento da parte del Venditore a Pronti a favore dell’Acquirente a Pronti di una certa quantità di titoli ad un certo prezzo, con l’obbligo contrattuale da parte del Venditore a Pronti di riacquistare a termine, ad un certo prezzo, una medesima quantità di titoli della stessa specie. Il CPR costituisce un’operazione in base alla quale il venditore a pronti si finanzia a tassi inferiori a quelli che sarebbero applicati in caso di finanziamenti non garantiti, dai titoli oggetto della negoziazione e l’acquirente a pronti impiega la liquidità beneficiando della garanzia dell’operazione. L’Amministrazione finanziaria precisa che i proventi derivanti da questa tipologia contrattuale vanno inclusi nella categoria dei redditi di capitale, disciplinati dagli articoli 44 e 45 del Tuir. 
(Vedi risoluzione n. 79 del 2018)