Decreto flussi 2017

Verrà pubblicato oggi in G.U. il Decreto: la suddivisione delle quote, la procedura, i tempi d’invio delle domande

13.850 quote sono destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per coloro che sono già sul territorio nazionale con permessi di soggiorno ad altro titolo, 17.000 per gli ingressi per lavoro stagionale

 Leggi anche la Circolare n. 6 del 22 marzo 2017: Ripartizione territoriale delle quote – Programmazione transitoria flussi per lavoro stagionale e non

Il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rendevano noto l’8 marzo, che era in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2017 concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali, non stagionali e autonomi, meglio conosciuto come decreto flussi 2017.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2017, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota massima di 30.850 unità (art. 1 del decreto).

Il Decreto specifica la suddivisione degli ingressi

  •  13.850 quote sono destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo per coloro che sono già sul territorio nazionale con permessi di soggiorno ad altro titolo (lavoro stagionale, studio, tirocinio e/o formazione professionale, lungo soggiornanti da altro Stato membro dell’Unione Europea). (art. 2 del decreto)

Nell’ambito della quota di 13.850 sono ammessi:

  •  500 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali che hanno completato in patria dei programmi di istruzione e formazione nel Paese d’Origine, attivati ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico sull’Immigrazione;
  •  100 ingressi per lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile;

Nell’ambito della quota di 13.850 è autorizzata la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di:

a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione;
c) 500 permessi di soggiorno Ue per lungo soggiornanti rilasciati ai cittadini di Paese terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

Sempre nell’ambito della quota di 13.850 è autorizzata la conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo di:

a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione;
b) 100 permessi di soggiorno Ue per lungo soggiornanti rilasciati ai cittadini di Paese terzi da altro Stato membro dell’Unione europea;

Infine nell’ambito della quota di 30.850 unità, è consentito l’ingresso di 2.400 lavoratori autonomi di particolare categorie (vedi articolo 3 e nello specifico la circolare dell’8 marzo).

 17.000 quote sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero dei cittadini dei Paesi terzi che, nella maggior parte dei casi, hanno sottoscritto con l’Italia accordi di riammissione:
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Repubblica di Corea, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina e Tunisia. (articolo 4)

Comprese nelle 17.000 unità, inoltre, 2.000 quote sono riservate ai lavoratori non comunitari dei paesi sopracitati che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

ISTANZE PER LAVORO NON STAGIONALE ED AUTONOMO

A partire dalle ore 9:00 del 14 marzo 2017 sarà disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it dell’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro non stagionale ed autonomo (art. 2 del decreto).
I termini per l’invio delle istanze di lavoro non stagionale ed autonomo saranno aperti dalle ore 09:00 del 20 marzo 2017.

Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2017.

ISTANZE PER LAVORO STAGIONALE

A partire dalle ore 9:00 del 21 marzo 2017 sarà disponibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it dell’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale (mod. C-stag) (art. 4 del decreto).
I termini per l’invio delle istanze di lavoro stagionale saranno aperti dalle ore 09:00 del 28 marzo 2017.

Le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2017.

Vedi le istruzioni dei principali modelli di domanda: