I permessi di soggiorno con i quali è possibile lavorare e quelli per i quali non è possibile

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:

  •  LAVORO SUBORDINATO/AUTONOMO
  •  LAVORO SUBORDINATO/ATTESA OCCUPAZIONE
  •  MOTIVI FAMILIARI
  •  AFFIDAMENTO
  •  ASILO POLITICO
  •  PROTEZIONE SUSSIDIARIA
  •  MOTIVI UMANITARI
  •  STUDIO (con visto – limite annuale di 1.040 ore – art. 14 D.P.R. 394/99)
  •  STUDIO (da pds per motivi familiari – tempo pieno)
  •  ASSISTENZA MINORE
  •  RICHIESTA ASILO (decorsi 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
  •  INTEGRAZIONE MINORE
  •  RESIDENZA ELETTIVA (senza visto: familiare di cittadino comunitario o percettore di rendita Inail – Inps)
  •  PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO)
  •  CARTA DI SOGGIORNO COME FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA

PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ’ LAVORATIVA:

  •  MOTIVI RELIGIOSI
  •  RICHIESTA ASILO e DUBLINO (nei 60 giorni successivi alla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale)
  •  MINORE ETA’
  •  CURE MEDICHE
  •  RESIDENZA ELETTIVA (con visto dall’estero)
  •  ATTIVITÀ’ SPORTIVA
  •  ATTESA CITTADINANZA
  •  GIUSTIZIA (art. 11 comma 1, lett. c-bis D.P.R. 394/99 e succ. mod. e integrazioni)
  •  TIROCINIO FORMATIVO (art. 27, comma 1 lett. F, Testo Unico Immigrazione)

Si ricorda inoltre che non consente lo svolgimento di attività lavorativa la DICHIARAZIONE DI PRESENZA (nei casi di soggiorno di breve durata per visita, affari, turismo, studio ecc.)