Il visto turistico e per «Turismo – Visita famiglia/amici»

Aggiornata a ottobre 2017

 Vai al sito il visto per l’ITALIA (disponibile in 5 lingue)

A cosa serve

Il visto turistico consente l’ingresso, per breve durata, in Italia e negli altri paesi dello Spazio Schengen, al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici e per un massimo di 90 giorni.

Con la circolare 23.6.2017, prot. n. 20060 del Ministero dell’interno (Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere) è stata istituita una nuova sotto categoria di visto per turismo, denominata visto per «Turismo – Visita famiglia/amici».

Dove effettuare la richiesta

La domanda di visto deve essere presentata

  •  attraverso la E-@pplication (http://e-applicationvisa.esteri.it/), permette di completare online il modulo di domanda, di stamparlo e poi consegnalo personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare.
  • Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.

Nel caso di invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, è stata resa obbligatoria, nella fase di inserimento della domanda la compilazione dei dati relativi all’invitante, poiché la presenza di una lettera di invito da parte di congiunti o amici è diventata elemento caratterizzante la nuova tipologia di visto «Turismo – Visita famiglia/amici»

L’indicazione della nuova tipologia di visto verrà stampata sull’etichetta da applicare al documento di viaggio del richiedente

Requisiti e condizioni

  • I documenti richiesti per il rilascio di un visto per turismo sono: 
  •  formulario per la domanda compilato on-line e poi stampato del visto d’ingresso; 
  •  fotografia recente in formato tessera; 
  •  documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto (passaporto o altro titolo equipollente); 
  •  prenotazione di andata e ritorno o biglietto o dimostrazione della disponibilità di mezzi di trasporto personali; 
  •  documentata disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, vouchers turistici, etc); 
  •  dimostrazione del possesso di adeguate risorse economiche di sostentamento documenti di credito (fidejussione bancaria, polizza fidejussoria, ecc.) [ vedi tabella]; 
  •  documentazione giustificativa della propria condizione socio-professionale, ; 
  •  assicurazione sanitaria avente una copertura minima di €30.000 per le spese per il ricovero ospedaliero d’urgenza e le spese di rimpatrio. 
  •  eventuale dichiarazione di invito sottoscritta da un cittadino italiano o straniero regolarmente residente, con cui il dichiarante attesti la propria disponibilità ad offrire ospitalità in Italia nei confronti del richiedente.

Per dimostrare il possesso di adeguati mezzi finanziari di sostentamento, laddove il cittadino straniero non disponga di mezzi propri, l’invitante può effettuare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore dell’invitato.

Con il visto turistico non è possibile svolgere nessuna attività lavorativa.

Eliminato l’obbligo di richiesta del permesso di soggiorno

Dal giugno 2007 gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per visite, studio, turismo o affari non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Lo straniero appena entrato in Italia, anche se per breve soggiorno e anche se munito del visto di ingresso, dovrà comunque presentare una dichiarazione o autodenuncia della propria presenza (al valico di frontiera o alla questura), entro otto giorni dall’ingresso. Questa dichiarazione di soggiorno deve essere presentata con un apposito modulo.

Durata del visto

Nel visto normalmente si specifica la durata del soggiorno autorizzato nello spazio Schengen. In ogni caso il pds per turismo non viene rilasciato per un periodo superiore a 3 mesi quindi è assolutamente discrezionale e alquanto rara la possibilità di proroga e rinnovo per altri tre mesi. Solo a fronte di circostanze particolari e documentate (per esempio per motivi di salute) molto discrezionalmente la questura può autorizzare la proroga.

NOTA BENE: chi si presentasse in questura con il visto per turismo scaduto per chiederne il rinnovo può rischiare di ottenere un espulsione.

Chi è in possesso di un permesso di un visto per turismo potrebbe chiederne la conversione a lavoro autonomo, all’interno delle quote del decreto flussi annuale.

Il rilascio del visto d’ingresso per turismo è altamente discrezionale, infatti la legge Bossi Fini prevede addirittura che il provvedimento di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per turismo non deve nemmeno essere motivato dal consolato competente. 
In altre parole si sancisce per legge che se si vuole si concede il visto per turismo, se non si vuole non lo si concede.